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E questa volta lo dice direttamente l'Agenzia delle Entrate (di cui alleghiamo qui sopra l'intestazione del sito Ufficiale anche per ufficializzare e dare maggiore importanza a questo articolo) che, con risoluzione dello scorso 16 maggio, ha chiarito che il numero di partita Iva, attribuito dagli uffici dell'Agenzia a quanti intraprendono l'esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, deve essere indicato nella home-page del sito web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico.
E' necessario far presente che è sufficiente regolarizzare la posizione del contribuente (vale a dire il titolare del sito web) con l'aggiornamento dell'Home Page del sito Web prima della constatazione da parte dell'Amministrazione e ciò non comporta l'applicazione di sanzioni, in quanto la violazione commessa non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (art. 6, comma 5-bis, del DPR 472/97).
La mancata regolarizzazione è perseguibile con la sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria (art. 11, comma 1, lettera a), del DPR 472/97).
Per questo motivo chiediamo di leggere tutto l'articolo e informiamo tutti i nostri clienti di prendere contatto con i nostri uffici per sapere come regolarci sulla base di queste informazioni, visto che le aziende che non si adopereranno per regolarizzarsi nei confronti del Decreto, potranno incorrere nelle suddette sanzioni amministrative di cui la nostra agenzia non si farà alcun carico. |